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A CURA DI:

Effetti del fallimento per i creditori ( parte prima ) artt. 51 - 55

 

Art.53 - Creditori muniti di pegno o privilegio su mobili

I crediti garantiti da pegno o assistiti da privilegio a norma degli articoli 2756 e 2761 del codice civile possono essere realizzati anche durante il fallimento, dopo che sono stati ammessi al passivo con prelazione.
Per essere autorizzato alla vendita il creditore fa istanza al giudice delegato, il quale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, stabilisce con decreto il tempo della vendita, determinando le modalità a norma dell’articolo 107.
Il giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, se è stato nominato, può anche autorizzare il curatore a riprendere le cose sottoposte a pegno o a privilegio, pagando il creditore, o ad eseguire la vendita nei modi stabiliti dal comma precedente.

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Cortina D'Ampezzo 23 e 24 marzo 2012

D.L. 31 maggio 2010 n. 78

Norme di interesse concorsuale modificate dalla manovra correttiva

RELAZIONE DELL'ATTESTATORE ai sensi dell'art. 67 c. 3 lettera d)

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Poteri gestori del facto nel gruppo di imprese

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Relazione n. III/09/10 del 03/08/10

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Circolare ABI n. 19 del 23 agosto 2010

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Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78

Si riportano il comma 2, 3 e 6 dell'art. 29 e l'art. 48

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