Imprese soggette al fallimento artt. 1 - 14
Procedimento e reclamo artt. 15 - 22
Il curatore artt. 27 - 39
Il comitato dei creditori artt. 40 - 41
I beni del fallito artt. 42 - 49
Effetti del fallimento per i creditori (parte prima) artt. 51 - 55
Effetti del fallimento per i creditori (parte seconda) artt. 56 - 63
Effetti del fallimento (parte terza) artt. 64 - 66
Effetti del fallimento (parte quarta) artt. 67 - 70
Rapporti pendenti (parte prima) artt.71 - 76
Rapporti pendenti (parte seconda) artt. 77 - 83 bis
Inventario ed elenchi artt. 84 - 90
Accertamento del passivo artt. 92 - 103
Esercizio provvisorio e affitto di azienda artt. 104 - 104 bis
Programma di liquidazione art. 104 ter
Vendita di azienda e di crediti artt. 105 e 106
Vendita dei beni immobili e mobilità artt. 107 - 109
La ripartizione dell'attivo artt. 110 - 117
Cessazione del fallimento artt. 118 - 123
Il concordato fallimentare (parte prima ) artt. 124 - 129
Il concordato fallimentare (parte seconda) artt. 130 - 144
Responsabilità e fallimento del socio artt. 145 - 154
Il concordato preventivo (parte prima) artt. 160 - 166
Il concordato preventivo (parte seconda) artt. 167 - 178
Il concordato preventivo (parte terza) artt. 179 - 181 e 183, 184, 185 e 186
Accordo di ristrutturazione e transazione fiscale artt. 182 bis e 182 ter
Area finanza fresca - nuova finanza
Disposizioni penali artt. 216 - 235
La responsabilità penale del curatore e del commissario
Il fallimento Europeo
Il trasferimento di azienda e altre operazioni straordinarie
Altri contributi
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Il curatore artt. 27 - 39
Art.34 - Deposito delle somme ricosse
Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore sono depositate entro il termine massimo di dieci giorni dalla corresponsione sul conto corrente intestato alla procedura fallimentare aperto presso un ufficio postale o presso una banca scelti dal curatore. Su proposta del curatore il comitato dei creditori può autorizzare che le somme riscosse vengano in tutto o in parte investite con strumenti diversi dal deposito in conto corrente, purché sia garantita l’integrità del capitale.
La mancata costituzione del deposito nel termine prescritto è valutata dal tribunale ai fini della revoca del curatore.
Il prelievo delle somme è eseguito su copia conforme del mandato di pagamento del giudice delegato.
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Seminario Cortina 2012
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Si riportano il comma 2, 3 e 6 dell'art. 29 e l'art. 48
Azienda XY 01
Me habent aliquip demonstraverunt nisl eorum.
presso: Nunc legere enim decima
Hotel XY
Me habent aliquip demonstraverunt nisl eorum.
presso: Nunc legere enim decima
Capannone XY
Me habent aliquip demonstraverunt nisl eorum.
presso: Nunc legere enim decima
Imprese soggette al fallimento artt. 1 - 14
Procedimento e reclamo artt. 15 - 22
Il curatore artt. 27 - 39
Il comitato dei creditori artt. 40 - 41
I beni del fallito artt. 42 - 49
Effetti del fallimento per i creditori (parte prima) artt. 51 - 55
Effetti del fallimento per i creditori (parte seconda) artt. 56 - 63
Effetti del fallimento (parte terza) artt. 64 - 66
Effetti del fallimento (parte quarta) artt. 67 - 70
Rapporti pendenti (parte prima) artt.71 - 76
Rapporti pendenti (parte seconda) artt. 77 - 83 bis
Inventario ed elenchi artt. 84 - 90
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Esercizio provvisorio e affitto di azienda artt. 104 - 104 bis
Programma di liquidazione art. 104 ter
Vendita di azienda e di crediti artt. 105 e 106
Vendita dei beni immobili e mobilità artt. 107 - 109
La ripartizione dell'attivo artt. 110 - 117
Cessazione del fallimento artt. 118 - 123
Il concordato fallimentare (parte prima ) artt. 124 - 129
Il concordato fallimentare (parte seconda) artt. 130 - 144
Responsabilità e fallimento del socio artt. 145 - 154
Il concordato preventivo (parte prima) artt. 160 - 166
Il concordato preventivo (parte seconda) artt. 167 - 178
Il concordato preventivo (parte terza) artt. 179 - 181 e 183, 184, 185 e 186
Accordo di ristrutturazione e transazione fiscale artt. 182 bis e 182 ter
Area finanza fresca - nuova finanza
Disposizioni penali artt. 216 - 235
La responsabilità penale del curatore e del commissario
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