Istituto dei Curatori Fallimentari
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Inventario ed elenchi artt. 84 - 90

 

Art.84 - Dei sigilli

Dichiarato il fallimento, il curatore procede, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all’apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell’impresa e sugli altri beni del debitore.
Il curatore può richiedere l’assistenza della forza pubblica.
Se i beni o le cose si trovano in più luoghi e non è agevole l’immediato completamento delle operazioni, l’apposizione dei sigilli può essere delegata a uno o più coadiutori designati dal giudice delegato.
Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli si procede a norma dell’articolo 758 del codice di procedura civile.

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Seminario Cortina 2012

Seminario di Diritto Fallimentare 
Cortina D'Ampezzo 23 e 24 marzo 2012

D.L. 31 maggio 2010 n. 78

Norme di interesse concorsuale modificate dalla manovra correttiva

RELAZIONE DELL'ATTESTATORE ai sensi dell'art. 67 c. 3 lettera d)

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Poteri gestori del facto nel gruppo di imprese

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Relazione n. III/09/10 del 03/08/10

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Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78

Si riportano il comma 2, 3 e 6 dell'art. 29 e l'art. 48

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