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Responsabilità e fallimento del socio artt. 145 - 154

 

Art.148 - Fallimento della società e dei soci

Nei casi previsti dall'articolo 147, il tribunale nomina, sia per il fallimento della società, sia per quello dei soci un solo giudice delegato e un solo curatore, pur rimanendo distinte le diverse procedure. Possono essere nominati più comitati dei creditori.
Il patrimonio della società e quello dei singoli soci sono tenuti distinti.
Il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della società si intende dichiarato per l'intero e con il medesimo eventuale privilegio generale anche nel fallimento dei singoli soci. Il creditore sociale ha diritto di partecipare a tutte le ripartizioni fino all'integrale pagamento, salvo il regresso fra i fallimenti dei soci per la parte pagata in più della quota rispettiva.
I creditori particolari partecipano soltanto al fallimento dei soci loro debitori.
Ciascun creditore può contestare i crediti dei creditori con i quali si trova in concorso.

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Seminario di Diritto Fallimentare 
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D.L. 31 maggio 2010 n. 78

Norme di interesse concorsuale modificate dalla manovra correttiva

RELAZIONE DELL'ATTESTATORE ai sensi dell'art. 67 c. 3 lettera d)

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Poteri gestori del facto nel gruppo di imprese

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Decreto Tribunale di Reggio Emilia

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Relazione n. III/09/10 del 03/08/10

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Circolare ABI n. 19 del 23 agosto 2010

Si allega la circolare ABI in tema di riforma del sistema concorsuale

Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78

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